Art. 4.

      1. L'incarico di espletare la mediazione giudiziaria in ambito minorile può essere attribuito a uno dei servizi indicati dall'articolo 3, a condizione che essi siano stati esplicitamente dichiarati idonei dalla commissione per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione

 

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della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali prevista dall'articolo 13 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previo parere obbligatorio del procuratore della Repubblica e del presidente del tribunale per i minorenni del circondario nel quale il servizio opera.
      2. La commissione di cui al comma 1 promuove altresì, previo parere delle autorità giudiziarie indicate al medesimo comma, l'istituzione presso ogni tribunale per i minorenni di un ufficio per la mediazione, costituito da operatori sociali dell'amministrazione della giustizia e degli enti locali nonché da operatori del privato sociale e da componenti non togati dei tribunali per i minorenni ritenuti idonei a svolgere attività di mediazione. Gli oneri relativi alla organizzazione e alla gestione di tali uffici sono posti a carico della regione nel cui territorio sono istituiti.
      3. L'incarico di espletare la mediazione giudiziaria può essere altresì affidato a persone fisiche, associazioni o persone giuridiche abilitate come mediatori e iscritte ad un apposito albo istituito presso la commissione di cui al comma 1. In via transitoria, l'abilitazione all'esercizio dell'attività di mediazione è sostituita dall'attestazione di idoneità rilasciata dalla citata commissione, previo parere obbligatorio delle autorità minorili.
      4. Il mediatore deve essere indipendente e imparziale. Egli è tenuto all'obbligo del segreto e le informazioni che raccoglie nell'esercizio del suo incarico non possono essere divulgate. Fornisce esclusivamente le indicazioni sull'esito della mediazione ai servizi sociali indicati all'articolo 3.